INPS avvio domande: COVID-19 – congedo 2021 per i lavoratori dipendenti con figli

L’INPS comunica il rilascio della procedura per la presentazione delle domande di “Congedo 2021 per genitori”, introdotto dal decreto legge 30 /2021 a favore dei genitori lavoratori, dipendenti del settore privato, con figli conviventi.

In particolare, il congedo riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato, con figli minori di anni 14:

  • affetti da COVID-19,
  • in quarantena da contatto,
  • con attività didattica in presenza sospesa,

nonché con figli con disabilità in situazione di gravità accertata, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 104/1992

  • iscritti a scuole di ogni ordine e grado per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza,
  • ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura.

Il congedo può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e in alternativa all’altro genitore convivente con il figlio, o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave.

Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione e i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Domanda

La domanda di “Congedo 2021 per genitori” deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

  • tramite il portale web dell’Istituto direttamente dalla home page del sito www.inps.it
  • tramite il Contact center chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

E’ prevista la possibilità di convertire, a richiesta presentando l’apposita domanda di congedo 2021 per genitori, di gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale (artt. 32 e 33 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151) fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021. Possono altresì essere convertiti, a domanda degli interessati, anche i periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dall’entrata in vigore della norma (13 marzo 2021) e fino al 28 aprile 2021, giorno antecedente la data di rilascio della procedura di domanda telematica.

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