Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali entro il 18 gennaio 2022
Obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali entro il 18 gennaio 2022
L’INL, con nota n. 29 dell’11 gennaio 2022 , congiuntamente al Ministero del lavoro, ha fornito le prime indicazioni operative relativamente all’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali (ex articolo 2222, cod. civ.), previsto dal comma 1 dell’articolo 14, D.Lgs. 81/2008 (come modificato dall’articolo 13, D.L. 146/2021), e ha comunicato gli indirizzi mail degli Uffici territoriali a cui inoltrare le suddette comunicazioni.
L’obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione e precisamente il 21 dicembre 2021 o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della presente nota.
Per tutti i rapporti di lavoro in essere alla data di emanazione della presente nota, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21 dicembre 2021 e già cessati, stante l’assenza di indicazioni al riguardo, la comunicazione andrà effettuata entro il 18 gennaio 2022 compreso. Resta fermo il regime ordinario per i rapporti avviati successivamente alla data di pubblicazione della presente nota, secondo cui la comunicazione andrà effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.
L’obbligo di comunicazione, da effettuarsi all’ITL competente per territorio, e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione, avviene mediante sms o posta elettronica e comunque con le modalità operative di cui all’articolo 15, D.Lgs. 81/2015, già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente. Nel rispetto di tali modalità, pertanto, il Ministero del lavoro provvederà ad aggiornare/integrare gli applicativi in uso, al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti. Nel frattempo la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di un’e-mail a uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale (si veda l’elenco completo riportato nella nota).
Quanto ai contenuti della comunicazione la stessa, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato, dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:
– dati del committente e del prestatore;
– luogo della prestazione;
– sintetica descrizione dell’attività;
– data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese).
Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione. Dato obbligatorio è altresì quello relativo all’ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.
Annullamento della comunicazione. Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore.
La disposizione, analogamente a quanto previsto in relazione all’impiego di lavoratori intermittenti, prevede che “in caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale.