PATENTE A PUNTI

PATENTE A PUNTI

 

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre 2024, il Decreto n. 132 del 18 settembre 2024.

Art. 1.: Modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente

  1. Ai fini del rilascio della patente in formato digitale i soggetti di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, presentano domanda attraverso il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dalla quale risulta il possesso dei seguenti requisiti:
  2. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
  3. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  4. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
  5. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  6. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  7. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d) e f) è attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

  1. 2. Per soggetti di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 si intendono le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lett.

a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Possono presentare la domanda di rilascio della patente di cui al comma 1 il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12. L’accesso al portale di cui al comma 1 avviene attraverso modalità informatiche che assicurano l’identità del soggetto che effettua l’accesso.

  1. All’esito della presentazione della domanda di cui al comma 1, sul portale è rilasciata e resa disponibile la patente in formato digitale con i contenuti informativi di cui all’articolo 2 del presente decreto.
  2. Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia sono tenuti a presentare tramite il portale di cui al comma 1 l’autocertificazione comprovante il possesso del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine. All’esito della presentazione della domanda da parte dei soggetti di cui al presente articolo, sul portale è resa disponibile la patente in formato digitale con i contenuti informativi di cui all’articolo 2 del presente decreto. Ove non in possesso di documento equivalente, sono tenuti a presentare domanda ai sensi del comma 1 del presente articolo.
  3. Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato non appartenente all’Unione europea sono tenuti a presentare, tramite il portale di cui al comma 1, l’autocertificazione comprovante l’avvenuto riconoscimento secondo la legge italiana del documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine.

All’esito della presentazione della domanda di cui al presente comma, sul portale è resa disponibile la patente in formato digitale con i contenuti informativi di cui all’articolo 2 del presente decreto. Ove non in possesso di documento equivalente, sono tenuti a presentare domanda ai sensi del comma 1 del presente articolo.

  1. I soggetti di cui al comma 2 informano della presentazione della domanda di cui al comma 1 il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro cinque giorni dal deposito.
  2. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui all’artico lo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, salva diversa comunicazione notificata dall’Ispettorato nazionale del lavoro.
  3. Nel caso di dichiarazioni non veritiere in merito alla sussistenza di uno o più requisiti accertate in via definitiva in sede di controllo successivo a rilascio, l’Amministrazione provvede ai sensi dell’articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
  4. Decorsi dodici mesi dalla revoca adottata ai sensi del comma 8, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del presente articolo.

 

Art. 4 Attribuzione dei crediti

  1. Al rilascio della patente è attribuito un punteggio di 30 crediti.
  2. Il punteggio di cui al comma 1 può essere incrementato ai sensi dell’articolo 5 fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi.

La patente a crediti entra in vigore il 1° ottobre 2024.